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Al via l’operatività dell’esonero contributivo per le assunzioni di titolari di AdRCIGS (2/2)

L’INPScon Circolare del 27 giugno 2020, n. 77 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni contributive in caso di assunzione (da parte di datori di lavoro privati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) di soggetti titolari di AdRCIGS.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015;
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (regolarità del DURC e rispetto delle disposizioni dei CCNL applicati).

L’esonero contributivo in specie è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;
  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999 (a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’art. 13, legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale);
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012, pari 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”).

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR”appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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