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I chiarimenti del Ministero dell’Interno: sulle misure introdotte dal decreto legge n. 172/2021

Il Ministero dell’Interno – con Circolare del 03 dicembre 2021, prot. n. 82362 – ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Andando nel dettaglio, il Min. Interno chiarisce che a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.
A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.
Al riguardo, è stato precisato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sempre con decorrenza 15 dicembre 2021, il Green Pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Con decorrenza 06 dicembre 2021, riguardo all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di Green Pass, i seguenti:

  • gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Infine, con riferimento al cd. super Green Pass, il decreto legge n. 172/2021 ha introdotto una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.
Infatti, dal 29 novembre 2021 viene previsto che nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. Green Pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca (a mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali).
Inoltre, dal 6 dicembre 2021, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”.
Sono esclusi dall’obbligo del Green Pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.
Per le finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di Green Pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.
Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a:

  • spettacoli,
  • eventi sportivi in qualità di spettatori,
  • ristoranti al chiuso,
  • feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose),
  • cerimonie pubbliche,
  • sale da ballo,
  • discoteche e locali assimilati.

Inoltre, la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non “rafforzata”.
La suddetta disciplina in materia di Green Pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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