L’INPS – con Messaggio del 20 giugno 2022, n. 2478 – si è nuovamente occupato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti, ex lege n. 178/2020, alla luce del fatto che, a partire dal 30 giugno 2022, cesserà di avere effetti il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”: eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. n. 104/2020, dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
L’esonero spetta per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Le strutture territoriali competenti, infatti, non potranno adottare provvedimenti concessori del codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

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