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Pubblicata dalla regione Lazio la legge sulla parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile (1-2)

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 giugno 2021, n. 59 è stata pubblicata la legge Regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”.

Il provvedimento prevede l’adozione di atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, disponendo in particolare, nei bandi e avvisi pubblici, clausole che prevedono:

  1. la revoca dei benefici, anche economici, alle imprese che, nel quinquennio successivo all’erogazione dei benefici da parte della Regione, vengono condannate con sentenza passata in giudicato nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghindi lavoro, ex art. 26, Dlgs. n. 198/2006 e s.m.i.;
  2. l’esclusione delle imprese da qualunque beneficio, comunque erogati o attribuiti dalla Regione, per il biennio successivo alla pubblicazione della sentenza di cui alla lett. a).

 

Nell’ambito della promozione dell’occupazione femminile, la Regione sostiene e valorizza le micro, piccole e medie imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico. In tal senso, vengono riconosciuti:

  1. contributi fino ad un importo pari al 100% della spesa sostenuta per i servizi di formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze da parte delle donne assunte a tempo indeterminato;
  2. una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali.

 

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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