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Approvato in via definitiva in Senato il ddl di conversione del decreto legge Riaperture (2-2)

In data 16 giugno 2021, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2271, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti novità.

        • prorogate fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione per i Consulenti del Lavoro, oltre che gli esperti di radioprotezione ed i medici autorizzati. Ciò significa che anche per la sessione 2021 degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro vi sarà la sola prova orale da remoto.
        • differito al 7 ottobre 2021 il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni contemplate dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. Interno 28 febbraio 2014;
        • confermato fino al 31 luglio 2021 l’obbligo, ex art. 83, decreto legge n. 34/ 2020, per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
          Per i datori di lavoro non tenuti, ex Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di procedere a tale nomina per il periodo emergenziale, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
          La tariffa dovuta all’INAIL per singola prestazione effettuata – come stabilito dal decreto interministeriale del 23 luglio 2020 – è fissata in € 50,85.
        • rinviate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni in materia di lavoro agile semplificato, ex art. 90, commi 3 e 4, decreto legge n. 34/2020, che prevedono:

      a) l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito www.lavoro.gov.it.

    • b) la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

    Infine, per quanto riguarda il pubblico impiego, viene disposta la proroga del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, senza il limite del rispetto della percentuale minima del 50%.

    In particolare, viene stabilito, che fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile in modalità semplificata, ex art. 87, comma 1, lett. b), decreto legge n. 18/2020, a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, ex art. 263, commi 1 e 2, decreto legge n. 34/2020.

    Viene, inoltre, modificato l’art. 14, comma 1, legge n. 124/2015, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, stabilendo che:

    • le amministrazioni pubbliche, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali non soltanto per l’attuazione del telelavoro ma anche per l’attuazione del lavoro agile;
    • entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che individua, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

    Clicca e leggi di più sul sito del Senato

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.