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Convertito in legge il decreto Sostegni bis – le novità in ambito lavoristico (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176 è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento – entrato in vigore il 25 luglio 2021 – prevede le seguenti novità in ambito lavoristico:

  • l’art. 41-bis (di modifica dell’art. 19, Dlgs. n. 81/2015) consente, fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, anche aziendali e territoriali);
  • l’art. 41 introduce, in via sperimentale dal 01 luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione (un contratto di lavoro a tempo indeterminato per incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione). Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. La stipula del contratto di rioccupazione comporta l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per la durata di 6 mesi. L’efficacia della misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato;
  • l’art. 43 prevede per i datori di lavoro del commercio, del turismo, delle terme nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. I datori di lavoro beneficiari di tale sgravio, fino al 31 dicembre 2021, non possono procedere con i licenziamenti per tutto l’arco del 2021. Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
    L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
  • l’art. 39, con effetto dal 26 maggio 2021, riduce:
  • per il 2021 da 500 a 100 unità il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione, ex art. 41, comma 1-bis, Dlgs. n. 148/2015;
  • da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese per lo scivolo pensionistico concordato, ex art. 41, comma 5-bis, Dlgs. n. 148/2015;

 

Con riferimento alla cassa integrazione, l’art. 40, comma 1, prevede un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga a favore delle imprese ex art. 8, comma 1, decreto legge n. 41/2021, che abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) e il 31 dicembre 2021.

Invece, i datori di lavoro privati ex art. 8, comma 1, decreto legge n. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 11 e 21, Dlgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

A tali datori di lavoro è precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale).

Inoltre, l’art. 40-bis riconosce ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria).

A tali datori di lavoro è precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono inoltre sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

La preclusione è valida per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo.

Infine, l’art. 45 prevede la proroga eccezionale di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività. L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.

Leggi il testo coordinato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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