In data 28 ottobre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato l’avvenuto benestare ottenuto dalla Commissione europea sul beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022.
Com’è noto, l’art. 1, commi 16-19, ha introdotto l’esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022, pari alla misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui.
Tale misura estende quanto previsto dall’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Pertanto, il beneficio può trovare applicazione anche:
- nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge n. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
- in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Per la piena operatività si dovrà attendere il relativo Messaggio l’INPS, contenente le istruzioni per la fruizione del beneficio e il recupero degli arretrati.