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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021, n. 275 è stata pubblicata la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”.

Il provvedimento – che entra in vigore dal 3 dicembre 2021 – introduce la certificazione di parità e modifica adempimenti e primalità spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il provvedimento, inoltre, prevede la compilazione di un modello, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il “rapporto di parità”, obbligatorio per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, deve indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso
  • l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale
  • l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

A decorrere dal 01 gennaio 2022 è, inoltre, istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

A tal fine viene istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti.

Infine, per l’anno 2022, alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’15 e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.

Leggi di più cliccando qui e collegandoti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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