In data 04 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il contributo può essere riconosciuto ai soggetti con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, ovverosia tutti coloro che svolgono:
- attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
- attività delle agenzie di viaggio;
- attività dei tour operator.
Le imprese interessate devono essere NON in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria. Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, il richiedente deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva nonché in situazione di regolarità fiscale.
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta fino al 50% dei costi sostenuti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo cumulato di € 25.000, nel rispetto delle somme stanziate, vale a dire:
- 18 milioni di euro per l’anno 2022;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 60 milioni di euro per l’anno 2025.
È poi assicurata una quota di riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è attualmente pari a 98 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse europee, statali e/o regionali
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Al fine di poter fruire del beneficio, i soggetti devono sostenere costi ed investire in attività di sviluppo digitale di cui all’art. 9, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 83/2014, tra le quali riscontriamo:
- impianti wi-fi (solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
I richiamati investimenti o le attività di sviluppo digitale dovranno, a pena di decadenza dell’incentivo:
- essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- essere conclusi entro il termine di 12 mesi dall’inizio dell’intervento, prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Rimane, in ogni caso, fermo il termine massimo del 31 dicembre 2024, data entro la quale gli interventi di sviluppo digitale dovranno essere necessariamente ultimati.
Sono esclusi dalle spese ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Per ottenere il beneficio in oggetto, occorre presentare un’apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online, le cui modalità di accesso saranno definite dallo stesso Ministero.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Quanto alle modalità di rendicontazione, le imprese, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, possono in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta.
Al riguardo, la norma chiarisce che:
- tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le fatture devono essere quietanzate;
- le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione.