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Requisiti, criteri e condizioni per l’accesso delle imprese turistiche a nuovi finanziamenti

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso del 08 aprile 2022, prot. 4986/22 relativo:

  • ai criteri di riparto delle risorse,
  • alle tempistiche di presentazione della documentazione necessaria,
  • alla modalità di rendicontazione per l’erogazione di contributi e credito d’imposta, ex art. 1, decreto legge 6 novembre 2021 n. 152.

Possono accedere agli incentivi:

  • le imprese alberghiere;
  • le imprese agrituristiche, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici.

Sono ammissibili i soggetti che:

  • gestiscono, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
    ovvero,
  • sono proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Alla data di presentazione delle domande, le imprese interessate devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  •  avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale (tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale);
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice.

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo, sono agevolabili investimenti di media dimensione nel settore turistico.
Nello specifico, sono finanziabili programmi di investimento, con spese ammissibili (al netto dell’IVA) non inferiori ad € 500.000 e non superiori a 10 milioni di euro, riguardanti:

  • interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
  • interventi di riqualificazione antisismica;
  • interventi edilizi funzionali alla realizzazione dei precedenti interventi;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • interventi per la digitalizzazione;
  • interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
  • interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Sono ammissibili agli incentivi le spese necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto dei seguenti beni e servizi:

  • servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento.

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.
Il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili.

Gli incentivi:

  • non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, n. 152/2021 (contributo e credito di imposta all’80%, Sezione Turismo del Fondo di Garanzia PMI e Fondo per il Turismo Sostenibile) e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi;
  • sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework).

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero del Turismo secondo le modalità e nei termini che dovranno essere definite dello stesso Ministero con apposito provvedimento che sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Le imprese avranno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine di presentazione delle istanze.

Clicca e leggi l’avviso.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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