Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, 119 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Relativamente agli obblighi di utilizzo delle mascherine, il provvedimento proroga fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
- per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Fino al 15 giugno 2022 resta anche l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
Invece, l’obbligo vaccinale rimane in vigore:
- fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, ma l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Resta invece la sanzione una tantum di 100 euro per chi non ottempera a tale obbligo;
- fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativa.
Infine, per quanto riguardano gli aspetti lavoristici, si segnalano le seguenti novità:
- Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro – nelle more dell’adozione dell’accordo, ex art. 37, comma 2, secondo periodo, Dlgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza;
- Lavoratori fragili – prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022. Fino alla medesima data, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Confermato fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, ex lege n. 104/1992 o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile (articolo 10, 5-quinquies).
Resta inoltre fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.
- Smart working semplificato – rimane in vigore fino al 31 agosto 2022 il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private. Al fine di ricorrere al lavoro agile, quindi, fino al 31 agosto 2022 i datori di lavoro privati non devono stipulare accordi individuali con i lavoratori, ma è sufficiente una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico disponibili nel sito internet del MLPS;
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio – confermate inoltre fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio, ex art. 83, comma 1, 2 e 3, decreto legge n. 34/2020.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Clicca e leggi il testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 .