L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 06 settembre 2022, prot. n. 9550 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, ex Dlgs. n. 105/2022, decorrenti dal 13 agosto 2022.
Com’è noto, il congedo di paternità:
- spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
- è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
- non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall’art. 28, Dlgs. n. 151/2001;
- dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Sussiste, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino: in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
L’INL, inoltre, ha precisato che sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne: tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica prevista.
Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail devono essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.