L’INPS – con Circolare del 26 settembre 2022, n. 103 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022, ex art. 33, decreto legge n. 50/2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.
Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto.
Qualora il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari ad € 200, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore ad € 35.000 nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus € 200 disciplinato dagli art. 31 e 32 del cd. decreto Aiuti.
Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore ad € 20.000 in ottemperanza al decreto legge Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di € 150 (per un importo complessivo di € 350).
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
- essere già iscritti alla gestione autonoma;
- essere titolari di partita IVA attiva;
- aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 01 gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale.
Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Per fruire della prestazione è necessario che, alla data del 18 maggio 2022, gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online “Indennità una tantum 200 euro – Domanda”, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.
In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile inoltrare la suddetta domanda dal 26 settembre 2022 (data di pubblicazione della Circolare INPS n. 103/2022) fino al 30 novembre 2022.