Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 07 dicembre 2022 – ha annunciato l’avvenuta autorizzazione, da parte della Commissione Europea, dell’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.
Pertanto, fino al periodo di paga dicembre 2023, rimarrà in vigore l’agevolazione contributiva cd. Decontribuzione SUD, applicabile ai rapporti di lavoro con sede operative nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Al riguardo, si ricorda che – al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali – l’art. 1, comma 161, legge 178/2020 ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo ex decreto “Agosto” fino al 31 dicembre 2029, con la seguente dinamica:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.
La misura c.d. Decontribuzione SUD spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato ai seguenti requisiti in capo ai datori di lavoro:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’agevolazione in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’incentivo all’assunzione di disabili, l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
In caso di cumulo, la Decontribuzione SUD deve essere applicate in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.