Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – con il Pronto Ordini del 17 marzo 2023, n. 12 – ha fornito dei chiarimenti in tema di formazione professionale continua.
Al riguardo, è stato precisato che gli eventi formativi non accreditati dal CNDCEC – la cui partecipazione sia attestata da un ente, quale l’INAIL, compreso nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall’ISTAT – consentono il conseguimento dei crediti formativi ai sensi del Regolamento FPC.
In particolare, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che tali eventi formativi non accreditati dal Consiglio e la cui partecipazione sia attestata dall’INAIL (ovvero, da qualsiasi altra pubblica amministrazione), consentono il conseguimento dei crediti formativi, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, legge n. 196/2009.