Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Il provvedimento – composto 45 articoli, raggruppati in 4 Capi – è entrato in vigore il 05 maggio 2023 e modifica sostanzialmente alcune disposizioni inerenti:
- le politiche attive del lavoro;
- le politiche di inclusione sociale;
- la contrattualistica d’ingresso e d’uscita dall’azienda;
- gli incentivi assunzionali di particolari soggetti;
- la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti.
Con riferimento alla contrattualistica d’ingresso/d’uscita in azienda, si segnalano le seguenti disposizioni:
Art. 24 (Contratti a tempo determinato) – vengono modificate le causali che possono essere indicate nei contratti a termine di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi).
Al riguardo, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Art. 25 (Contratto di espansione) – fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario.
Art. 37 (Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale) – l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato ad € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.