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Il nuovo servizio telematico di denuncia degli infortuni dei giornalisti

L’INAIL – con Circolare del 6 giugno 2023, n. 24 – ha reso noto che l’assicurazione degli infortuni occorsi dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è gestita dall’Istituto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.
A tal fine è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto.
Il servizio consente l’inoltro per via telematica delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi nel periodo 01 luglio 2022 – 31 dicembre 2023, nonché, a guarigione avvenuta, la trasmissione della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.
A decorrere dal 01 gennaio 2024 si applica anche alle menzionate figure professionali la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori assicurati.

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’Istituto dal 6 giugno 2023, alla voce Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione Accedi ai servizi on line selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
In caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia.

Clicca qui per saperne di più.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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