Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 12 giugno 2023, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Com’è noto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità̀, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge.
Nel caso esaminato, la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Al riguardo, il MLPS ha affermato che la durata del corso di formazione per il rappresentante della sicurezza per i lavoratori non può essere inferiore:
- ad 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
- ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.