L’INPS – con Messaggio del 17 ottobre 2023, n. 3632 – ha chiarito che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove (che assumono con contratto di apprendistato di I° livello nel 2023), per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le seguenti misure crescenti:
- 1,50% (nei primi 12 mesi),
- 3% (dal 13° al 24° mese),
- 5% (dal 25° mese).
Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 9, invece, le aliquote contributive (per tutto il periodo di durata dell’apprendistato) saranno pari al 5%.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, si devono utilizzare i codici TipoContribuzione:
- Y1 Apprendista a cui si applica il regime contributivo 1,5% (N1 se sotterraneo)
- Y2 Apprendista a cui si applica il regime contributivo del 3% (N2 se sotterraneo)
- J9 Apprendista a cui si applica il regime contributivo 5%
I codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamentecon l’esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore “PA”.Gli apprendisti mantenuti in servizio devono essere esposti con i codici in uso Qualifica1:
- “C” se operai
- “D” se impiegati.