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Le novità in ambito lavoristico della legge di conversione del decreto-legge PNRR (2-2)

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Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Di seguito, le disposizioni tese al contrasto del lavoro irregolare negli appalti pubblici:

  • al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • la responsabilità solidale – in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – dovrà essere applicata anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale (cd. somministrazione abusiva), nonché nei casi di appalto e di distacco illecito;
  • viene introdotto l’obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto MLPS 25 giugno 2021, n. 143.

 

Modificato, poi, il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro.

Nello specifico:

  • per l’impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si prevede l’incremento al 30% della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, commi da 3 a 5, decreto legge n. 12/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero);
  • per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, le nuove sanzioni sono le seguenti:
  1. per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, viene prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
  2. per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 600 ad € 3.000;
  3. per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, viene prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da € 900 ad € 4.500;
  4. nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 45 giorni e dell’ammenda da € 300 ad € 1.500;
  • per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale viene prevista la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nel caso di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

 

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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