Nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2024, n. 126 è stato pubblicato il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Tra le altre cose, il provvedimento in specie novella le seguenti tematiche inerente il lavoro sportivo, ex Dlgs. n. 36/2021.
Obblighi per i volontari sportivi – viene elevata la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi da € 150 ad € 400 mensili. Le suddette prestazioni dei volontari continuano a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti:
- dalle Federazioni sportive nazionali,
- dalle Discipline sportive associate,
- dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici,
- dal CONI,
- dal CIP,
- dalla società Sport e salute S.p.a.
purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.
La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati, ex art. 50-ter, Dlgs. n. 82/2005, nonché tramite il sistema pubblico di connettività, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi non concorrono, peraltro, a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva, nonché dei limiti di non imponibilità fiscale previsti dall’art. 36, comma 6, Dlgs. n. 36/2021.
Lavoro sportivo e dipendenti pubblici – nel caso in cui l’attività dei soggetti operanti nella Pubblica Amministrazione rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda la corresponsione di un compenso superiore ad € 5.000 annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Al contempo, sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico (quindi, dalla richiesta preventiva dell’autorizzazione in specie) le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di € 5.000 annui: in tal caso, sarà sufficiente la semplice comunicazione preventiva.
Le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.