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Il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale di genere

In data 03 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale MLPS/Min. Famiglia, contenente il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Com’è noto, le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.

La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, a partire dal 4 giugno ed entro il 15 luglio 2024.

Il MLPS ha anche precisato che le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto.

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.

L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

Per l’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all’estero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente l’accesso all’applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità, ex art. 37, comma 1, Dlgs. n. 198/2006, per la rimozione delle discriminazioni accertate.

Limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024.

Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Da quest’anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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