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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze.

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In data 05 dicembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso “Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni”. 

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Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:

  1. la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla successiva lett. b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale;
  2. gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e);
  3. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all’80% in caso di interventi effettuati dai SISTEMI FORMATIVI;
  4. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione;
  5. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (le ore di formazione finanziate con il presente Avviso non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015);
  6. in caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di € 800,00 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) o c), sugli altri lavoratori dell’azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati;
  7. in caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO è riconosciuto un bonus pari ad € 300,00 per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.

 

I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:

  • SISTEMI FORMATIVI – i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cd. Big Player. Il programma formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro;
  • FILIERE FORMATIVE – sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il programma formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
  • SINGOLI DATORI DI LAVORO – il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro e deve prevedere il coinvolgimento di almeno tre lavoratori.

 

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • sistemi tecnologici e digitali
  • introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
  • sostenibilità ed impatto ambientale
  • economia circolare
  • transizione ecologica
  • efficientamento energetico g) welfare aziendale e benessere organizzativo.

 

L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell’ambito di apposite library (ad esempio cataloghi corsi del FPI).

 

Le risorse economiche sono ripartite nel modo seguente:

  • € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
  • € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
  • € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

 

Tali risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

  • il 25% a Sistemi formativi;
  • il 25% a Filiere formative;
  • il 50% a Singoli datori di lavoro.

 

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.