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La nuova definizione di start up innovativa

Gruppo di giovani seduti sul divano con pc e documenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – con Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 – ha fornito chiarimenti sull’applicazione della legge n. 193/2024, che, intervenendo sull’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 (Start up Act), ha introdotto modifiche al quadro normativo di riferimento.

 

Per mantenere/acquisire il proprio status, tali società:

  1. non potranno esercitare l’attività di consulenza
  2. non potranno superare un valore annuo di ricavi e proventi di € 5.000.000 (a partire dal secondo anno di iscrizione alla sezione speciale del registro imprese).

 

Tali due requisiti devono sussistere contemporaneamente e a tale riguardo la start up deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa “collegate”, ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo “associate”.

Le start up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.

 

Mediante autocertificazione annuale aggiornata, la start up dovrà attestare di non svolgere “attività prevalente di agenzia e di consulenza”.

Per “consulenza” deve intendersi una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.

Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i codici ATECO prevalenti: 70.2, 74.99, 74.99.1, 74.99.2, 74.99.3, 74.99.4, 74.99.9.

Per “agenzia” si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della

legge n. 204/1985. Non esistendo codici ATECO strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, occorrerà prestare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il registro imprese e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.

 

La permanenza nella Sezione speciale del registro imprese dopo la conclusione del III anno è consentita fino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nella medesima Sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, ex Dlgs. n. 36/2023;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 50% dal II al III anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore ad € 50.000 attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Qualora l’impresa attesti il possesso del requisito delle spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, oppure l’ottenimento di almeno un brevetto, essa potrà conseguentemente dimostrare il possesso del requisito della spesa in R&S pari almeno al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.

 

Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella Sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”.

Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore ad € 1.000.000;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100%.

Il rispetto dei predetti requisiti deve essere attestato al termine dei 5 anni complessivi di permanenza nella Sezione speciale attraverso le seguenti modalità:

  • per l’aumento di capitale: documentazione attestante l’aumento di capitale da presentarsi al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti. Per il primo biennio di proroga, l’eventuale aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza nella Sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l’ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra V e il VII anno di permanenza nella Sezione speciale;
  • per l’incremento dei ricavi: il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al V anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto all’anno precedente (rispetto al IV anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto al VI anno di iscrizione.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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