Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.
L’art. 6 istituisce il cd. conciliazione vita lavoro.
Viene riconosciuto alle aziende in possesso di certificazione ex art. 8, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda.
L’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile,
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità operative di gestione e fruizione del suddetto esonero.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
Art. 7 definisce il concetto di “salario giusto”.
Per l’individuazione del cd. salario giusto si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il trattamento economico complessivo previsto dai CCNL diversi da quelli di cui al punto precedente NON può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
L’accesso ai benefici contributivi previsti dal cd. decreto lavoro è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Lavoro, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate recano l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore



