Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Le novità sui “contratti di ricerca” e gli “incarichi post-doc”

L’INPS – con Circolare dell’11 settembre 2025, n. 125 – ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle denunce contributive riferite ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati:

  • “contratti di ricerca”
  • “incarichi post-doc”.

 

I contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:

  • università;
  • enti pubblici di ricerca;
  • istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricercar.

I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato.

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a cinque anni.

 

Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni

 

I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi post-doc sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.

La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non è dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.

Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono titolari di una matricola “DM” devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS.

Clicca qui per saperne di più

 

 

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Al via i contributi a fondo perduto per le imprese turistiche

Il Ministero del Turismo – con due comunicazioni del 24 marzo 2026, in attuazione di quanto disposto dal proprio Decreto del 18 settembre 2025 e dal Decreto n. 11768/2026 – ha segnalato l’adozione del Decreto n. 41452/2026 per fissare i termini di presentazione delle domande

Esonero INPS alle imprese agricole colpite da eventi climatici avversi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026, n. 67 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 13 marzo 2026, recante “Istituzione del regime «de minimis» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell’INPS relativamente ad

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge annuale sulle PMI

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.   Da un punto di vista lavoristico, si segnalano i seguenti aspetti: l’agevolazione del trasferimento generazionale delle competenze

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.