Le novità sui “contratti di ricerca” e gli “incarichi post-doc”

L’INPS – con Circolare dell’11 settembre 2025, n. 125 – ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle denunce contributive riferite ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati:

  • “contratti di ricerca”
  • “incarichi post-doc”.

 

I contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:

  • università;
  • enti pubblici di ricerca;
  • istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricercar.

I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato.

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a cinque anni.

 

Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni

 

I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi post-doc sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.

La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non è dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.

Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono titolari di una matricola “DM” devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS.

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