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Le Linee guida nazionali per la definizione degli standard in materia di standard formativi degli assistenti familiari

Donna che accudisce un'anziana che sorride

In data 24 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Università e della Ricerca, del 19.09.2025, di adozione delle Linee guida nazionali in materia di standard formativi uniformi degli assistenti familiari che svolgono attività di assistenza personale a domicilio a individui con livelli diversi di non autosufficienza psicofisica.

Trattasi di operatori che svolgono attività di assistenza personale a domicilio a individui con livelli diversi di non autosufficienza psicofisica, contribuendo a promuoverne l’autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.

Su richiesta e delega dell’assistito, del caregiver familiare o dell’amministratore di sostegno, questi operatori possono anche effettuare acquisti e svolgere funzioni amministrative e interfacciarsi con gli operatori professionali dell’assistenza sociosanitaria.

L’adozione delle linee guida è stata prevista dalla legge n. 33/2023 riguardante le deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e dal decreto legislativo n. 29/2024 attuativo della norma, al fine di fornire alle Regioni standard a cui poter far riferimento pur nella loro autonomia.

 

Le linee guida fissano in 70 ore la formazione minima che può essere svolta anche a distanza, tranne che per la parte pratica (peraltro, già oggi alcune Regioni hanno attivato corsi con durata superiore, quali la Lombardia, che ha definito il corso base pari a 160 ore e quello di secondo livello pari a 100 ore).

Per essere ammessi ai corsi è sufficiente aver compiuto 18 anni, conoscere l’italiano (almeno livello A2) e, in caso di cittadini stranieri, essere in possesso del permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.

 

La certificazione della qualificazione di assistente familiare è di competenza delle Regioni e delle Province autonome e i relativi certificati rilasciati alle persone che superano i percorsi di formazione sono da ritenersi equivalenti agli standard minimi definiti dalle nuove linee guida e validi su tutto il territorio nazionale.

Entro otto mesi, le linee guida saranno attuate da parte delle Regioni che ancora non hanno adottato la qualificazione di assistente familiare coerente con gli standard individuati nelle stesse.

 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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