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Al via lo sgravio contributivo per le navi iscritte nel Registro internazionale

nave da crociera, in lontananza sul mare e sullo sfondo montagne

L’INPS – con Circolare del 25 settembre 2025, n. 129 – ha fornito le istruzioni operative sull’esonero contributivo previsto a favore delle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate, ex art. 6, decreto-legge n. 457/1997.

 

L’esonero si applica ai contributi obbligatori dovuti dalle predette imprese per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o battenti bandiera dei medesimi stati.

Con specifico riferimento ai marittimi italiani e dell’UE residenti in Italia, le imprese interessate procedono alla stipulazione del contratto di arruolamento e, nel contempo, applicano ai predetti marittimi il CCNL del settore privato dell’industria armatoriale.

Il contratto di arruolamento regola il rapporto di lavoro del marittimo, nel periodo d’imbarco e cessa all’atto dello sbarco; al momento dello sbarco al marittimo viene liquidato il trattamento di fine rapporto e tutti gli altri elementi retributivi maturati a bordo (ferie, giornate di riposo compensativo).

 

Pertanto, la contribuzione soggetta all’esonero contributivo è quella dovuta sulla retribuzione maturata durante il periodo di imbarco.

Sono soggette, dunque, all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:

  • IVS = 33,00%
  • NASpI = 1,31% (compreso il contributo addizionale dell’1,40% per il tempo determinato e lo 0,50% per i rinnovi)
  • art. 25 L. 854/78 = 0,30%
  • Fondo di garanzia TFR (L. 297/82) = 0,20%
  • Malattia = 2,22%
  • Maternità = 0,46%
  • Ex CUAF = 0,68%

 

La documentazione di richiesta deve essere inoltrata utilizzando la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente. L’INPS attribuisce alla posizione contributiva della nave il c.a. “8Z”.

Con riferimento all’esposizione in Uniemens, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.

Occorre indicare:

  • “Tipo lavoratore” PM per il PERSONALE DI COPERTA”;
  • “P1”, per il PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA”;
  • “EM”, per il Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro.

 

In denuncia individuale occorre valorizzare i seguenti elementi:

  • “CodiceCausale”: EMIM, avente il significato di “Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell’elenco di cui all’art.6ter, DL n.457/97”;
  • “IdentMotivoUtilizzoCausale”: “N”;
  • “AnnoMeseRif”: l’Anno/Mese di riferimento del conguaglio;
  • “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
  • “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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