L’INPS – con Circolare del 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, decreto-legge n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025).
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
I soggetti interessati debbano inoltrare, esclusivamente in via telematica, domanda all’INPS nei termini e con le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
L’incentivo in specie non è cumulabile con altri sgravi contributivi vigenti.
Al contempo, sussiste compatibilità con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, Dlgs. n. 216/2023;
- l’esonero disciplinato dall’art. 5, legge n. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.



