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Le novità del 2026 nel lavoro domestico

A decorrere dal 01 gennaio 2026 la procedura per il pagamento dei contributi INPS per colf, badanti e baby sitter sarà solo in modalità on line.

 

Com’è noto, fino al 2025 i datori di lavoro domestico ricevevano, tramite posta, la lettera annuale dell’INPS con i modelli pagoPA già compilati, relativi ai versamenti trimestrali dell’anno e le relative istruzioni di pagamento.

 

Con il nuovo anno i versamenti dei contributi diventano completamente digitali, con la conseguenza che i datori di lavoro dovranno accedere al Portale dei Pagamenti INPS, da cui sarà possibile stampare gli avvisi pagoPA, pagare online 24 ore su 24 e scaricare direttamente le ricevute.

 

Quindi non arriveranno più i bollettini cartacei a casa.

 

La nuova procedura di pagamento, comunque, prevede una fase transitoria che riguarderà soltanto i datori di lavoro con più di 76 anni i quali continueranno a ricevere la lettera annuale cartacea, per agevolare il passaggio al nuovo sistema.

 

L’INPS – con Circolare del 3 febbraio 2026, n. 9 – ha reso note le nuove aliquote contributive per colf, badanti e baby-sitter per l’anno 2026, che tengono conto della variazione Istat determinata nella misura dello 1,4%, nel periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 – dicembre 2025.

 

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici.

 

Al riguardo, viene confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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