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I chiarimenti INPS su richiesta indennità NASpI ed autoimprenditorialità

L’INPS – con Messaggio del 7 aprile 2026, n. 1215 – ha fornito le istruzioni applicative relative alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità, collegato alla possibilità di richiedere l’anticipazione della NASpI per l’avvio di attività autonome o imprenditoriali.

 

Com’è noto, l’art. 1, comma 176, legge n. 199/2025 ha modificato l’assetto della prestazione, superando il previgente modello di erogazione in unica soluzione.

Ora, la novella dell’art. 8 Dlgs. n. 22/2015, prevede che l’incentivo viene corrisposto in due rate:

  1. una prima tranche pari al 70% dell’importo complessivo, erogata al momento dell’accoglimento della domanda,
  2. una seconda pari al restante 30%, subordinata alla permanenza dei requisiti.

La corresponsione della seconda rata è infatti condizionata alla verifica dell’assenza di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso di lavoro presso la cooperativa partecipata, nonché alla mancata titolarità di pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). Il pagamento deve avvenire entro il termine del periodo teorico di spettanza della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda.

 

In caso di accesso all’assegno ordinario di invalidità, il beneficiario è chiamato a scegliere tra le due prestazioni: l’opzione per l’assegno comporta la perdita della seconda rata, mentre la scelta per la NASpI anticipata determina la sospensione temporanea dell’assegno stesso.

 

Qualora il beneficiario instauri un rapporto di lavoro subordinato nei termini rilevanti, oltre alla mancata erogazione della seconda rata, è previsto l’obbligo di restituzione integrale della prima tranche già percepita, salvo il caso di lavoro in cooperativa collegata all’iniziativa imprenditoriale.

 

Le nuove modalità si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, segnando un passaggio verso un sistema maggiormente condizionato e controllato, volto a garantire un utilizzo coerente dell’incentivo con le finalità di promozione dell’autoimpiego.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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