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Al via le domande per i contributi su Sviluppo competenze specialistiche delle PMI (1-2)

A decorrere dal 21 aprile 2026 e fino al 23 giugno 2026 sarà possibile presentare domanda per l’intervento agevolativo “Sviluppo competenze specialistiche delle PMI” promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Possono accedere ai contributi in specie le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

  • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
  • operano sul territorio italiano e sono dotate di almeno una sede secondaria (o unità locale) situata nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, presso la quale sarà realizzato il percorso di formazione oggetto dell’iniziativa;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;
  • possiedono almeno un bilancio approvato o, per imprese individuali/società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
  • non hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili non rimborsati;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non operano nei settori esclusi dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;
  • rispettano gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-111, legge n. 213/2023.

In caso di soggetti non residenti nel territorio italiano, gli stessi dovranno possedere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, risultante dall’omologo registro delle imprese, e dimostrare, entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni e a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità di almeno una sede secondaria (o unità locale) situata nei territori delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), presso la quale sarà realizzato il percorso di formazione oggetto dell’iniziativa.

 

La domanda di partecipazione può essere inviata:

  • singolarmente dalle PMI;
  • in forma congiunta attraverso la presentazione di un progetto integrato sovraregionale. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da 2 ad un massimo di 10 PMI che realizzano iniziative di formazione complementari presso le proprie unità locali, ubicate in almeno due regioni del Sud diverse.

 

L’agevolazione, concessa ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento “de minimis” ai sensi del

Regolamento (UE) n. 2023/2831, consiste in un contributo a fondo perduto pari al:

  • nel caso di PMI singola:

*) 50% del costo rendicontabile (massimo € 30.000);

  • in caso di progetti integrati sovraregionali:

*) 70% del costo rendicontabile (massimo € 42.000) per micro/piccole imprese;

**) 60% del costo rendicontabile (massimo € 36.000) per medie imprese.

In caso di progetto sovraregionale con imprese di dimensioni miste, la maggiorazione del contributo si applica in modo differenziato per ciascuna impresa:

  • +20 % per micro e piccole,
  • +10 % per medie.

 

Ai fini dell’erogazione del contributo non è necessario dimostrare il costo effettivamente sostenuto e pagato dalla PMI, ma sarà condizione essenziale giustificare e documentare le attività realizzate, come previste dal piano di formazione approvato, e il conseguimento dei risultati attesi per i partecipanti alla formazione.

Pertanto, in sede di rendicontazione, non sarà richiesto di presentare analiticamente tutti i titoli di spesa collegati al progetto e le prove dei pagamenti.

Tuttavia, è importante che i documenti di spesa e pagamento siano correttamente registrati nei sistemi di contabilità interna del beneficiario finale e tracciabili, in quanto, sebbene non richiesti ai fini della prova del costo sostenuto, potranno essere oggetto di verifiche, anche a campione, nell’ambito di controlli e audit da parte di Organismi nazionali e dell’Unione europea. A tal riguardo, in osservanza della normativa nazionale applicabile, è obbligatorio che i titoli giustificativi siano adeguatamente conservati e su di essi venga riportato il Codice CUP, trasmesso alle singole imprese in seguito alla presentazione della domanda di agevolazione, nonché tutti gli ulteriori elementi, eventualmente necessari, per la riconducibilità al progetto.

 

Le domande di contributo possono essere presentate dalle 12:00 del 21 aprile 2026 alle 12:00 del 23 giugno 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia (www.invitalia.it).

Le domande vengono valutate sulla base di una graduatoria.

Sono previste premialità se l’impresa richiedente è in possesso del rating di legalità e/o di una certificazione della parità di genere.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

 

Clicca qui per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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