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Pubblicato il Regolamento FEG per i lavoratori a rischio imminente licenziamento (1-2)

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 2026/1139, che modifica il Regolamento (UE) 2021/691 estendendo l’ambito di applicazione del FEG anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.

 

Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione, compresi gli eventi presso i fornitori diretti e i produttori a valle di un’impresa in fase di ristrutturazione, qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.

 

Com’è noto, il FEG promuove un’occupazione dignitosa e sostenibile, offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro in caso di eventi di ristrutturazione significativi provocati da: globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’UE o nella composizione del mercato interno, crisi economiche o finanziarie passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2, digitalizzazione o automazione.

Inoltre, il FEG sostiene i lavoratori a rischio di imminente licenziamento, al fine di favorire i percorsi di transizione professionale ed il rapido reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze e opportunità occupazionali.

 

Il FEG è rivolto ai seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti,il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori autonomi,che impiegano meno di 10 lavoratori, la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori di un’impresa in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero, in seguito a comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 98/59/CE; nonché i lavoratori del relativo indotto, presso i fornitori diretti o i produttori a valledi tale impresa.

 

Il contributo finanziario del FEG viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in un’impresa o nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
  • la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 6 mesi in imprese (soprattutto Pmi) operanti nello stesso settore economico e localizzate in una, due o più Regioni contigue, a condizione che il numero di lavori interessati sia 200 in almeno due Regioni;
  • la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in imprese (soprattutto Pmi) appartenenti a uno stesso settore economico o a settori diversi e localizzate nella stessa Regione;
  • ipotesi di licenziamenti collettivi previsti per quanto riguarda almeno 200 lavoratori in un’impresa in fase di ristrutturazione in un unico Stato membro la cui espulsione dal lavoro è imminente;
  • casi particolari: nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in caso di circostanze eccezionali il contributo FEG può essere concesso anche se le condizioni sopra descritte non sono interamente soddisfatte, purché si rilevi che gli esuberi hanno un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale.

 

Il FEG cofinanzia l’85% dei costi complessivi dell’intervento oggetto di contributo.
Le Regioni/Province autonome, ovvero l’impresa interessata nel caso in cui si tratti di lavoratori a rischio di imminente espulsione dal lavoro, coprono la restante quota di cofinanziamento nazionale.

I contributi finanziari ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente non possono superare € 4.000.000 per impresa.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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