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Trasparenza retributiva e parità di genere – le novità per i datori di lavoro (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2026, n. 125 è stato pubblicato il Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”.

 

A decorrere dal 07 giugno 2026, il Dlgs. n. 96/2026 si applica ai datori di lavoro pubblici e privati e a tutti i rapporti di lavoro subordinato, inclusi quelli a tempo parziale e dirigenziali, con esclusione del lavoro domestico e intermittente.

L’ambito di applicazione si estende espressamente anche ai candidati nella fase preassuntiva.

La disciplina introduce un modello regolatorio che incide direttamente sull’organizzazione aziendale, trasformando la trasparenza retributiva in un obbligo strutturale e non più solo in un principio generale.

 

Il Dlgs. n. 96/2026 attribuisce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I sistemi di classificazione, inquadramento e determinazione della retribuzione previsti dai CCNL stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative costituiscono presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza.

Tale presunzione non è assoluta.

Resta possibile dimostrare l’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori, il che implica la necessità, per il datore di lavoro, di poter giustificare ogni differenza sulla base di criteri oggettivi.

I sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL, dalla contrattazione decentrata, dalla contrattazione integrativa, ove consentito, o dalla legge costituiscono lo strumento di riferimento ai fini della comparazione, in quanto conformi ai criteri di cui al comma 3.

Sono, altresì, consentiti sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi dal datore di lavoro ai fini della

determinazione delle retribuzioni, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, a condizione che

gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.

N.B. E’ consentita la comparazione di uno stesso lavoro o di un lavoro di pari

valore anche con riferimento a lavoratori che si trovano alle dipendenze di datori di

lavoro diversi, qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima disposizione di

legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero derivino da contratti aziendali o

regolamenti stabiliti per più organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo

societario.

 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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