Estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 18 settembre 2026, prot. n. 2010 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla possibilità di dilazionare il pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, Dlgs. n. 758/1994 (la procedura riguarda le ipotesi nelle quali, a seguito dell’accertamento di una contravvenzione, l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione diretta a rimuovere l’irregolarità).

Quando viene verificato il corretto adempimento, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione commessa.

Il versamento deve però avvenire entro 30 giorni.

L’adempimento della prescrizione e il successivo pagamento rappresentano infatti due condizioni necessarie per arrivare all’estinzione della contravvenzione secondo il meccanismo previsto dall’art. 24, Dlgs. n. 758/1994.

Il chiarimento dell’INL interessa soprattutto le situazioni nelle quali l’impresa, pur avendo eliminato l’irregolarità contestata, non sia in grado di sostenere immediatamente l’intero pagamento. In questi casi non è possibile chiedere all’organo di vigilanza di suddividere l’importo in più rate.

In tal senso, l’Ispettorato ha precisato che al pagamento previsto dall’art. 21, Dlgs. n. 758/1994 non si applica l’art. 26, legge n. 689/1981, che disciplina la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’organo di vigilanza non dispone, quindi, del potere di autorizzare una dilazione: la somma deve essere corrisposta integralmente entro il termine stabilito.

Non è sufficiente versare l’intero importo se il pagamento viene effettuato dopo i 30 giorni ed il pagamento tardivo non estingue il reato.

Peraltro, la somma pagata oltre il termine non può neppure essere utilizzata per ridurre o compensare l’eventuale ammenda successivamente applicata in sede penale.

Se l’ammenda viene applicata dal giudice con sentenza o decreto penale di condanna, può essere concessa la rateizzazione secondo quanto previsto dall’art. 133-ter, cod. penale.

In tal senso, una cosa è la somma prevista dall’art. 21, Dlgs. n. 758/1994, che viene pagata nell’ambito della procedura diretta all’estinzione della contravvenzione; altra cosa è la pena pecuniaria eventualmente applicata successivamente dal giudice.

È proprio questa distinzione a spiegare perché nel primo caso l’organo di vigilanza non possa concedere rate o proroghe, mentre nel secondo la legge riconosce al giudice la possibilità di intervenire sulle modalità di pagamento.

 

Clicca qui per saperne di più