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Le precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dopo la conversione in legge del decreto cura Italia

Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 è stata pubblicata la legge n. 27/2020, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 18/2020.

Alcune novità introdotte in fase di conversione sono state oggetto della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 6 maggio 2020, n. 12.

Andando nel dettaglio, con riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il periodo di sospensione trova applicazione, tra l’altro, anche:

    a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali;
    b) per lo svolgimento dell’attività̀ difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione;
    c) per la notificazione dei processi verbali.

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo 2020 risultano ancora da notificare, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:

  • in caso di notifica con deposito dell’avviso in cassetta la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità̀ di ritiro fino al 30 maggio 2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo giorno successivo al deposito in cassetta;
  • i termini di adempimento dei verbali dell’INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell’avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenziale fissato al prossimo 31 luglio 2020.

I termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell’INL prima del 17 marzo 2020 hanno ripreso a decorrere dall’1 aprile u.s..
Infine, i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità̀ per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
In tal senso, è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità̀ dei documenti unici di regolarità̀ contributiva (DURC), mentre i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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