L’art. 176, decreto legge n. 34/2020 ha istituito il cd. Bonus vacanze.
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino ad € 40.000.
Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- € 500 per nucleo composto da tre o più persone;
- € 300 da due persone;
- € 150 da una persona.
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Il “Bonus vacanze” – che potrà essere speso presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – ha le seguenti caratteristiche:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.