Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 01 luglio 2020, n. 11 – ha precisato che le aziende possono fruire delle 4 settimane aggiuntive di CIG in deroga, soltanto se hanno interamente fruito delle 14 settimane previgenti e questo indipendentemente dal fatto che si voglia beneficiarne nel periodo dal 01 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 oppure nel periodo precedente il 31 agosto 2020.
Al riguardo, una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte e 9 le settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane all’INPS.
Pertanto i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodo inferiori alle 9 settimane, prima di richiedere le ulteriori 5, dovranno rivolgersi alla Regione (o al MLPS per le aziende plurilocalizzate) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure già in uso.
I datori che sono già stati autorizzati per un periodo complessivo di 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione del periodo autorizzato, potranno presentare istanza per la richiesta dei periodi successivi fino al raggiungimento delle 14 settimane, all’INPS competente per territorio.
Riguardo alla concessione e all’erogazione dei trattamenti, la circolare ricorda che la CIG in deroga verrà riconosciuta dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza entro 15 giorni dalla presentazione delle medesima.