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Le nuove indicazioni INPS sulle modalità di pagamento degli ANF

L’INPScon Circolare del 20 luglio 2020, n. 88 – ha fornito indicazioni operative per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento alla corretta modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare, l’Istituto ha precisato che se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’INPS, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta:

  • i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto;
  • i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
  • i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche.

Collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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