L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 16 settembre 2020, prot. n. 713 – ha fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 104/2020.
Nel dettaglio, l’INL interviene sulle seguenti tematiche:
- contratti a termine
- licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
In quest’articolo si prenderanno in considerazione gli ultimi tre punti dell’elenco.
In merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, l’INL ricorda che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di CIG e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale, ex artt. 19-22 quinquies, decreto “cura Italia”, sarà riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito.
Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020.
La possibilità di beneficiare della agevolazione è assoggettata al rispetto del divieto di licenziamento, ex art. 14, decreto legge n. 104/2020.
Laddove si riscontri la violazione del divieto in specie, viene disposta:
- la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva
- l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.
Il beneficio in commento è, altresì, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
In ogni caso il beneficio è inquadrato nell’ambito degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell’efficacia della norma che lo prevede, l’autorizzazione della Commissione europea.
Relativamente all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato, viene ricordato che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che dal 16 agosto 2020 assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari ad € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione, mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione.
Per l’operatività dell’esonero in commento, si dovrà attendere la Circolare INPS esplicativa.
Clicca e visita il sito del Governo per leggere il Comunicato Stampa