Nella Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2020, n. 279 è stato pubblicato il decreto legge 09 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con riferimento a congedi ed altre misure utili per i genitori che devono accudire i propri figli, il decreto Ristori bis (entrato in vigore il 09 novembre 2020) prevede che:
- nelle cd. zone rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, ex DPCM. Per tali periodi di congedo fruiti, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ex DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
- nelle suddette zone dove sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione Separata, ovvero iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica. La fruizione del bonus in specie è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale bonus – erogato attraverso il cd. Libretto Famiglia – non è riconosciuto se la prestazione viene svolta da un familiare, mentre è riconosciuto anche nei confronti di genitori affidatari.
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