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Gli interventi di INL e Regione Lazio sul collocamento obbligatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 novembre 2020, prot. n. 1046 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva, ex art. 3, legge n. 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto.

Sull’argomento era già intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che – con Circolare n. 77/2001 e, successivamente, Interpello n. 23/2012 – aveva specificato che la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999.

Al contempo, anche il Consiglio di Stato – con sentenza del 15 maggio 2017, n. 2252 – aveva ribadito che, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.

Pertanto, alla luce dei precedenti interventi normativi e giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex legge n. 68/1999.

Clicca e leggi la Nota del 26 novembre 2020.

La Regione Lazio – con Determinazione Direttoriale del 16 novembre 2020, n. G13535 – ha ulteriormente differito, per effetto della crisi pandemica in atto, i termini per gli obblighi di assunzione degli iscritti al collocamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro obbligati.

Al riguardo, i termini assunzionali, riferiti alle convenzioni sottoscritte ex art. 11 legge n. 68/1999 (già differiti dalla Determinazione Direttoriale del 23 aprile 2020, n. G0475) sono così ulteriormente differiti:

  • le scadenze del 30/01/2020, 29/02/2020, 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020, 31/08/2020, 30/09/2020, 31/10/2020 (precedentemente differite al 30/11/2020) sono differite al 31/03/2021.

 

Il provvedimento in specie, inoltre:

  • posticipa il termine di scadenza del 30/11/2020, fissato nei programmi assunzionali, ascrivibili alle convezioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., al 31/03/2021;
  • posticipa di 4 mesi tutti i termini di scadenza, fissati nei programmi assunzionali, previsti dalle convenzioni ex art.11 l.68/99 e ss.mm.ii, attive ed in corso di validità al momento della pubblicazione delle presente determinazione.

 

Clicca qui per leggere l’allegato.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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