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Delineato dall’INPS il criterio dello “scostamento non grave” nel Durc On Line

L’INPS – con Messaggio del 19 gennaio 2021, n. 213 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione del criterio dello scostamento non grave, ex art. 3, comma 3, DM 30 gennaio 2015, in materia di verifica della regolarità contributiva, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge.
La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione.

Tale condizione infatti è preordinata a garantire la possibilità di produrre un’attestazione di regolarità (“Durc On Line”) pur in presenza di una differenza tra somme dovute e somme versate, giudicata appunto non grave, e come tale è integrata nei controlli effettuati dalla procedura per generare l’esito in tempo reale.
Qualora, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare, le esposizioni debitorie – fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato – dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare.
L’eventuale regolarizzazione parziale che determini un debito residuo di importo pari o inferiore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali evidenziate nell’invito a regolarizzare comporterà la formazione di un Documento irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”, indipendentemente dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in questa fase del procedimento, l’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.
Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.

È opportuno ricordare che l’avere il DURC positivo è uno dei requisiti principali per:

  • la corretta fruizione degli incentivi occupazionali, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006;
  • partecipare alle gare di appalto,
  • veder liquidate le proprie fatture dalla PA, a seguito di lavori/servizi e forniture precedentemente affidate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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