Nella Gazzetta Ufficiale del 06 novembre 2021, n. 265 è stato pubblicato il decreto legge 06 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il provvedimento dispone che al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PNRR, a decorrere dal periodo d’imposta 2021 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator un credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, per investimenti e attività di sviluppo digitale.
I beneficiari sono individuati nelle Agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
Le spese agevolabili devono riguardare:
- impianti wi-fi, a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Il decreto legge specifica che l’agevolazione è fruibile solamente in compensazione (tramite modello F24 da presentare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni, ex art. 34, comma 1, legge n. 388/2000 ed art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; altresì, non rileva ai fini del rapporto, ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.