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Al via il Bonus rimanenze magazzino nei settori Tessile, Moda e Pelletteria

Dal 10 maggio al 10 giugno 2022, le imprese interessate possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di accesso al cd. bonus “rimanenze di magazzino” per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, istituito dall’art. 48-bis, decreto legge n. 34/2020 e, da ultimo, modificato dall’art. 3, comma 3, decreto legge n. 4/2022.

Il nuovo sportello (rispetto al precedente riferito al 2020) presenta le seguenti novità:

  • la platea delle imprese ammesse a richiedere l’incentivo: oltre alle imprese operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, possono presentare domande anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
  • il modello di comunicazione – approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 262282/2021 – è stato aggiornato il 6 maggio 2022. La nuova versione del modello si è resa necessaria a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022.

Nel nuovo modello sono stati poi introdotti appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, decreto legge n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Inoltre, sono stati adeguati i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a:

  • € 290.000 per il settore dell’agricoltura;
  • € 345.000 per il settore della pesca e acquacoltura;
  • € 2.300.000 per i settori diversi.

Sono stati poi introdotti ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, decreto Sostegni ter.

Per avere diritto al credito d’imposta è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, comma 1, TUIR, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti.
Per espressa previsione normativa:

  • il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d’imposta considerati ai fini della media;
  • le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione;
  • per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Il credito di imposta “teorico” è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).
L’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.
Tale percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022, pari ad € 250.000.000, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
Il credito di imposta – fruibile ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework – sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, ex art. 17, Dlgs. n. 241/97, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito (codice tributo 6953, istituito con Risoluzione AE n. 65/E/2021).

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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