Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze.
Hanno diritto di accedere al FNC i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
L’accordo deve prevedere il seguente contenuto minimo:
- progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo;
- eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (art. 2, lett, f) e g) del decreto in esame;
- altri elementi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le risorse in dotazione al Fondo sono destinate per il 25% ai sistemi formativi (gruppi di imprese con a capofila grandi datori di lavoro), per il 25 % alle filiere formative (gruppi di datori di lavoro di piccole e medie dimensioni) e per il 50% ai singoli datori di lavoro.
Ciascun datore di lavoro interessato può presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le linee di intervento previste.
Per l’approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali richiede prima alle Regioni e Province autonome la manifestazione di un parere sul progetto formativo.
Decorsi 10 giorni dalla data della richiesta il parere si intende acquisito positivamente in applicazione del silenzio assenso.
Il fabbisogno formativo posto a base della domanda deve essere riferito a processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto in materia di:
- sistemi tecnologici e digitali;
- sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- sostenibilità e impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico.
Il progetto formativo deve essere adeguato agli standard di qualificazione del decreto ministeriale, quindi prevedere anche la certificazione delle competenze rispetto ad un numero di ore compreso tra 30 e 150 ore per ciascun lavoratore.
Il contributo riconosciuto dal Fondo Nuove competenze è pari al:
- 60% della retribuzione oraria (inteso come lordo imponibile contributivo per 12 mensilità suddiviso per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- 100% degli oneri previdenziali e assistenziali rimborsati per intero, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi.
E’, inoltre, possibile ottenere contributi anche per formare persone non ancora assunte: in tale circostanza, la quota di retribuzione oraria netta viene finanziata al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione.
La quota di retribuzione rimborsabile è pari al 100% anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Qualora almeno il 70% dei formati sia assunto con contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato, entro la presentazione della domanda di saldo, il datore di lavoro riceve un contributo di € 800 per ogni disoccupato assunto.
Qualora gli accordi di rimodulazione dell’orario prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, è riconosciuto un bonus di € 300 per l’assunzione di ciascun disoccupato e, in questo caso, la durata minima della formazione è di 20 ore per soggetto.