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Alcune novità in ambito previdenziale introdotte dalla legge n. 26-2019

La legge n. 26/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2019) – oltre alla definizione del cd. reddito di cittadinanza – ha avuto, come ulteriore obiettivo, il superamento della legge Fornero (attraverso la cd. “quota 100”), con l’introduzione del diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (ecco perché viene definita “pensione quota 100”).

Scopri le novità in ambito previdenziale introdotte dalla legge n°26-2019

Nel dettaglio, è stato normata – per il triennio 2019-2021, in via sperimentale – la possibilità di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

A partire dalla maturazione del requisito è prevista una finestra temporale per la decorrenza della pensione.

I primi assegni saranno erogati a partire:

  • dal mese di aprile 2019, in favore di coloro che avevano maturato il diritto entro dicembre 2018, per il settore privato (finestra trimestrale);
  • dal mese di agosto 2019, per chi aveva maturato il diritto entro fine gennaio 2019, nel settore pubblico (finestra semestrale).

A decorrere dal 01 gennaio 2019 è, inoltre, in vigore la possibilità di pensione anticipata a:

  • 42 anni e dieci mesi, per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi, per le donne.

in disapplicazione del periodo di cinque mesi di adeguamento all’aspettativa di vita per la pensione di vecchiaia.

La legge n. 26/2019 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 4/2019) ha previsto, inoltre, la possibilità di riscattare 5 anni di contributi (per periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria).

La misura, sperimentale per il triennio 2019-2021, riguarda esclusivamente lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

La rateazione è possibile fino a 120 rate mensili.

Novità rilevanti, infine, anche in materia di riscatto della laurea: tale istituto viene concesso con un calcolo agevolato applicabile a tutti, a prescindere dall’età anagrafica del richiedente.

Tale opportunità è un’opzione fruibile solo per i periodi di studio universitario successivi al 31 dicembre 1995.

Sull’argomento, si segnala la Circolare INPS del 05 marzo 2019, n. 36 che ha fornito  le istruzioni per l’applicazione del beneficio in commento, descrivendo:

  • i soggetti interessati
  • la durata del periodo riscattato
  • i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione
  • le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.