La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4061 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di “giovani lavoratori under 36 anni” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).
L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha fornito i chiarimenti necessari per la corretta fruizione dell’incentivo in specie.
Com’è noto, l’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020 ha normato l’esonero contributivo (ex art. 1, comma 100 e ss., legge n. 205/2017), nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, per le assunzioni EFFETTUATE NEL BIENNIO 2021/2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (quindi, under 36 anni).
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo non può essere superiore alla misura massima di € 6.000 su base annua.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 500 (€ 6.000/12).
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni giorno è di € 16,12 (€ 500/31 gg.)
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 già fornite con il Messaggio INPS n. 3389/2021.
In particolare, per l’indicazione dell’esonero spettante non ancora dichiarato, si deve inviare per ciascuno dei mesi in cui se ne ha diritto, il quadro V1, Causale 5, avendo cura di compilare l’elemento secondo le consuete modalità, utilizzando i Codici Recupero già indicati nel citato messaggio n. 3389/2021.
Tali denunce dovranno essere inviate esclusivamente con i flussi Uniemens-ListaPosPA di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre 2023 e ottobre 2023.