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Approvato in CdM un decreto legge con misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (1/2)

In data 7 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto legge, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Il provvedimento interviene sui seguenti punti:

    1. semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
    2. semplificazioni procedimentali e responsabilità;
    3. misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
    4. semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In merito al punto 1), al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Le nuove norme prevedono:

  • l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore ad € 150.000;
  • una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi.

Con riferimento al punto 2), si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni (in tal modo, i funzionari sono chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive). Inoltre:

  • la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta;
  • viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico;
  • viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Infine, si prevede che – per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge – valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Clicca e visita il sito del Governo per leggere il Comunicato Stampa

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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