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Approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge “Sostegni” (3-4)

In data 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il cd. decreto legge “Sostegni”.

Il provvedimento si compone dei seguenti titoli:

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
  • Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
  • Titolo IV – Enti territoriali
  • Titolo V – Altre disposizioni

 

Il provvedimento – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” – è stato, poi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70.

Con riferimento alle politiche attive del lavoro ed alle prestazioni di sostegno al reddito, si segnalano le seguenti novità.

Reddito di Cittadinanza

Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000, il beneficio in parola è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di Emergenza

Per l’anno 2021, la misura è riconosciuta per 3 quote (relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità, ex art. 10 decreto legge n. 41/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
  • possesso dei requisiti di residenza, economici, relativi all’intero nucleo familiare, ex art. 82, comma 2, lett. a), c) e d), decreto legge n. 34/2020.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.

NASpI

L’art. 16, decreto legge n. 41/2021 recita “Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione”.

Al riguardo, fino al 31 dicembre 2021 non sarà necessario per il lavoratore dimostrare di aver effettuato 30 giornate lavorative nell’anno precedente.
Pertanto, – nel periodo 23 marzo 2021/31 dicembre 2021 – per poter accedere alla NASpI i requisiti sono i seguenti.

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria.
  • il lavoratore deve dimostrare di avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Clicca e leggi il provvedimento sul sito della GU

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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